Da febbraio obbligo di origine in etichetta per la pasta e il riso, prodotti simbolo del Made in Italy


Finalmente avremo da metà febbraio etichette più trasparenti sull' origine di riso e grano per la pasta. L'obbligo scatterà il 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta.

I ministri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico, Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato i decreti per introdurre in via sperimentale, per due anni, l'obbligo di indicazione dell'origine del grano e del riso.
Come avviene già per i prodotti lattiero caseari, saranno riconoscibili nelle etichette della pasta 4,3 miliardi di chili di grano duro italiano che insieme a 1,5 miliardi di chili di riso nazionale garantiscono all' Italia il primato in Europa.
"Il nostro obiettivo, (ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina) è dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando così la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made in Italy. Non rinunceremo a spingere ancora in Europa perché questi provvedimenti vengano presi per tutta l'Ue. E' una scelta decisa compiuta insieme al Ministro Carlo Calenda, che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011." 



COSA PREVEDONO I DECRETI

GRANO/PASTA

Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

RISO

Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
a) "Paese di coltivazione del riso";
b) "Paese di lavorazione";
c) "Paese di confezionamento".
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA

Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

DECRETI IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169

I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

OLTRE L'85% DEGLI ITALIANI CHIEDE TRASPARENZA NELL'INDICAZIONE D'ORIGINE DI GRANO E PASTA

Oltre l'85% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre ventiseimila cittadini.


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